Il marchio di tutela DOP

La denominazione di origine "Prosciutto di Modena" è giuridicamente protetta dalla Legge n.11 del 12 gennaio 1990: "Tutela della denominazione d'origine del Prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto” e dal Reg. CE 1107/1996, con il quale il Prosciutto di Modena ha ottenuto il riconoscimento della DOP (Denominazione di Origine Protetta).

Il Prosciutto di Modena si può fregiare della DOP in quanto risponde ai seguenti requisiti essenziali:

  • deve ricorrere un forte legame tra la zona di produzione e l'ambiente geografico in cui avviene la produzione stessa
  • deve essere ottenuto da materie prime aventi determinate caratteristiche e provenienti da una espressa e delimitata zona geografica
  • devono essere rispettati i procedimenti produttivi di cui al disciplinare di produzione, verificati in fase di controllo da parte dell'organismo abilitato

Tracciabilità: Una garanzia per il consumatore

La tracciabilità è data da una serie di timbri o marchi, tutti riconoscibili anche sul prodotto finito, apposti sulla coscia da ogni componente della filiera durante le diverse fasi di lavorazione.

Tatuaggio

Il tatuaggio sulla coscia del suinetto è apposto dall’allevatore entro 30 giorni dalla nascita per garantirne la provenienza e l’età

Timbro sulla coscia fresca

Timbro sulla coscia fresca è apposto dal macello per identificare lo stabilimento di macellazione

Sigillo

Marchio indelebile chiamato sigillo apposto sulla coscia fresca da parte del prosciuttificio al momento dell’entrata nello stabilimento, riportante la data di inizio della lavorazione ed attestante la selezione effettuata

Marchio a fuoco

Marchio a fuoco apposto al termine della stagionatura dall’organismo di controllo che contraddistingue il Prosciutto di Modena; parte integrante di tale marchio è il numero assegnato ad ogni azienda produttrice al fine di favorirne la rintracciabilità