![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
La denominazione di origine "Prosciutto di Modena" è giuridicamente protetta dalla Legge n.11 del 12 gennaio 1990: "Tutela della denominazione d'origine del Prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto" e dal Reg. Cee 1107/96. La normativa interna è oggi superata da quella comunitaria; con il regolamento CEE 2081/92, talune produzioni tipiche degli Stati membri sono state registrate in ambito europeo e sono assoggettate ad un regime di protezione.
Anche il Prosciutto di Modena ha ottenuto il riconoscimento della DOP (Denominazione di Origine Protetta). Tale sigla identifica e protegge da frodi ed imitazioni i prodotti la cui produzione e trasformazione hanno luogo in un'area geografica ben delimitata e determinata. L'attuale impianto normativo regolamenta in modo complessivo ed esaustivo tutto il processo di produzione del Prosciutto di Modena, dando luogo ad un complesso ed articolato sistema di controllo sullintera filiera. |
|||
![]() |
Il Prosciutto di Modena si può fregiare della DOP in quanto risponde ai seguenti requisiti essenziali:
- deve ricorrere un forte legame tra la zona di produzione e l'ambiente geografico in cui avviene la produzione stessa; - deve essere ottenuto da materie prime aventi determinate caratteristiche e provenienti da una espressa e delimitata zona geografica; - debbono essere rispettati i procedimenti produttivi di cui al disciplinare di produzione, verificati in fase di controllo da parte dell'organismo abilitato. |
||