La denominazione di origine "Prosciutto di Modena" è giuridicamente protetta dalla Legge n.11 del 12 gennaio 1990: "Tutela della denominazione d'origine del Prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto" e dal Reg. Cee 1107/96. La normativa interna è oggi superata da quella comunitaria; con il regolamento CEE 2081/92, talune produzioni tipiche degli Stati membri sono state registrate in ambito europeo e sono assoggettate ad un regime di protezione.
Anche il Prosciutto di Modena ha ottenuto il riconoscimento della DOP (Denominazione di Origine Protetta).
Tale sigla identifica e protegge da frodi ed imitazioni i prodotti la cui produzione e trasformazione hanno luogo in un'area geografica ben delimitata e determinata.
L'attuale impianto normativo regolamenta in modo complessivo ed esaustivo tutto il processo di produzione del Prosciutto di Modena, dando luogo ad un complesso ed articolato sistema di controllo sull’intera filiera.
Il Prosciutto di Modena si può fregiare della DOP in quanto risponde ai seguenti requisiti essenziali:
- deve ricorrere un forte legame tra la zona di produzione e l'ambiente geografico in cui avviene la produzione stessa;
- deve essere ottenuto da materie prime aventi determinate caratteristiche e provenienti da una espressa e delimitata zona geografica;
- debbono essere rispettati i procedimenti produttivi di cui al disciplinare di produzione, verificati in fase di controllo da parte dell'organismo abilitato.